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Speciale Sposi - La legge

I cattolici che intendono contrarre matrimonio in Italia sono tenuti a celebrarlo unicamente secondo la forma canonica, con l'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato. Il parroco può dispensare da tale obbligo soltanto per gravi motivi pastorali, stabilendo se nel caso l'atto civile, che per i cattolici non ha valore costitutivo del vincolo matrimoniale, debba precedere o seguire la celebrazione del sacramento e richiedendo l'impegno dei nubendi di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica.

Effetti civili del matrimonio canonico
Il matrimonio canonico produce gli effetti civili, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile. Il matrimonio canonico non può ottenere gli effetti civili qualora al momento della celebrazione sussista una delle seguenti circostanze:

  • che uno dei due contraenti non abbia compiuto gli anni diciotto e non sia stato ammesso al matrimonio a norma delle leggi civili;
  • che uno dei contraenti sia stato dichiarato interdetto per infermità di mente;
  • che i contraenti tra loro o anche uno solo di essi siano già legati da matrimonio valido agli effetti civili;
  • che sussista tra i contraenti uno degli impedimenti previsti dalla legge civile e non sia possibile ottenere l'autorizzazione al matrimonio.
In tutti i casi in cui il matrimonio canonico non può essere immediatamente trascritto nei registri dello stato civile, il parroco è obbligato a non celebrare senza previa autorizzazione dell'Ordinario del luogo.

Celebrazione del matrimonio canonico e trascrizione per gli effetti civili
Il luogo, la forma canonica ed il rito liturgico della celebrazione hanno, per i cattolici, una funzione veramente evangelizzante ed ecclesiale. La parrocchia della celebrazione è di norma quella di uno dei nubendi. Per necessità o convenienza pastorale le nozze potranno essere celebrate in altre parrocchie In tal caso il parroco, che ha svolto l'istruttoria matrimoniale, darà licenza all'altro parroco trasmettendo soltanto l'attestato riassuntivo dei documenti necessari e il nulla osta rilasciato dal Comune. Se la parrocchia prescelta appartiene ad un altra diocesi, l'attestato riassuntivo dovrà essere vidimato dalla cancelleria della curia diocesana di provenienza. In presenza di particolari ragioni pastorali viene permessa la celebrazione in cappelle private o in altri luoghi convenienti.
Prima della conclusione del rito liturgico il celebrante spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile.

L'atto di matrimonio
Deve contenere:

  • a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la professione o condizione e la residenza degli sposi;
  • b) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie; c) il luogo e la data delle pubblicazioni canoniche e civili, gli estremi delle eventuali dispense e il luogo e la data della celebrazione del matrimonio;
  • d) l'attestazione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143,144 e 147 del codice civile;
  • e) le eventuali dichiarazioni rese dagli sposi e consentite secondo la legge civile;
  • f) il nome e il cognome dell'Ordinario del luogo, o del parroco o del ministro di culto delegato che ha assistito alla celebrazione del matrimonio;
  • g) le generalità dei testimoni.

Deve essere trasmesso dal parroco al comune per la trascrizione nei registri civili. L'ufficiale di stato civile è tenuto a trascriverlo ed entro 48 ore trasmette notizia al parroco dell'avvenuta trascrizione con l'indicazione degli estremi dell'atto e della data in cui essa è stata effettuata. Eseguita la trascrizione, i contraenti sono considerati nell'ordinamento civile, a tutti gli effetti giuridici, coniugati dal giorno della celebrazione del matrimonio.

Cause di nullità matrimoniale
E' predisposto nelle curie diocesane e presso i tribunali ecclesiastici un servizio qualificato di ascolto e di consulenza al quale ci si può rivolgere per ottenere assistenza in merito a condizioni di grave difficoltà nello stato matrimoniale che mostrino non superficiali indizi e motivi che la Chiesa considera rilevanti in ordine alla dichiarazione di nullità matrimoniale.

Dispensa dal matrimonio ratificato e non consumato
La situazione che si viene a creare tra i coniugi in caso di matrimonio ratificato e non consumato è spesso delicata e complessa e può legittimamente indurre i medesimi, alle condizione previste dal diritto della Chiesa, a inoltrare domanda per la concessione della dispensa "super rato et non consumato". E' al Vescovo che va inoltrata tale domanda ed è il Vescovo stesso a svolgere l'istruttoria con la collaborazione del tribunale diocesano o interdiocesano o regionale oppure di un sacerdote idoneo debitamente delegato. Il voto conclusivo dell'istruttoria spetta al Vescovo e deve riguardare la non consumazione, l'esistenza della giusta causa e l'opportunità della concessione della dispensa.

Titolo VII - Can. 1057
1- L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana.
2- Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, donano e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio.

Cap. I - La cura pastorale e gli atti da premettere alla celebrazione del matrimonio
Can. 1065
1- I cattolici che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza grave incomodo.
2- Si raccomanda vivamente agli sposi che, per ricevere fruttuosamente il sacramento del matrimonio, si accostino ai sacramenti della penitenza e della Santissima Eucarestia.

Cap. VI - I matrimoni misti
Can. 1124
Il matrimonio fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo e non separata dalla medesima con atto formale, l'altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiastica non in piena comunione con la Chiesa cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della competente autorità.

Articoli tratti dal Codice di diritto Canonico
Cap. II Art. 4 par. 3
La coppia coniugale forma una "intima comunità di vita e di amore… fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie". "E' stabilita dal patto coniugale vale a dire dall'irrevocabile consenso personale". 103
Gli sposi si donano definitivamente e totalmente l'uno all'altro. Non sono più due, ma ormai formano una carne sola. L'alleanza stipulata liberamente dai coniugi impone loro l'obbligo di conservarne l'unità e l'indissolubilità. 104
"L'uomo non separi ciò che Dio ha congiunto" (Mc 10,9) 105

La preparazione
Preparazione al matrimonio canonico ovvero il Corso Prematrimoniale
L'azione pastorale della Chiesa deve accompagnare la famiglia nelle diverse tappe della sua formazione e del suo sviluppo. E' necessaria, quindi, l'assistenza ai giovani nella preparazione al matrimonio ed alla vita familiare. Questa assistenza non è limitata all'espletamento delle pratiche per la celebrazione matrimoniale, ma abbraccia le diverse fasi della vita dell'uomo e della donna.
Nei programmi diocesani ritroviamo indicazioni sul coinvolgimento della comunità e, in particolare, degli operatori di pastorale familiare, in iniziative che dispongano i nubendi alla santità e ai doveri del loro nuovo stato. Nei colloqui con il parroco o con il sacerdote incaricato (detti anche "corsi per i fidanzati") si approfondiscono temi sui valori umani, sulla vita coniugale e familiare, sui valori propri del sacramento e della famiglia cristiana. La preparazione immediata non dura, normalmente, meno di tre mesi. Durante tale periodo il parroco incontra i fidanzati anche per lo svolgimento della istruttoria matrimoniale e per la preparazione ad una consapevole e fruttuosa celebrazione della liturgia delle nozze.

 

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