La chiesa
I cattolici che intendono contrarre matrimonio in Italia sono tenuti a celebrarlo unicamente secondo la forma canonica, con l'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato. Il parroco può dispensare da tale obbligo soltanto per gravi motivi pastorali, stabilendo se nel caso l'atto civile, che per i cattolici non ha valore costitutivo del vincolo matrimoniale, debba precedere o seguire la celebrazione del sacramento e richiedendo l'impegno dei nubendi di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica.
Effetti civili del matrimonio canonico
Il matrimonio canonico produce gli effetti civili, a condizione che l'atto relativo
sia trascritto nei registri dello stato civile. Il matrimonio canonico non può ottenere
gli effetti civili qualora al momento della celebrazione sussista una delle seguenti
circostanze:
- che uno dei due contraenti non abbia compiuto gli anni diciotto e non sia stato ammesso al matrimonio a norma delle leggi civili;
- che uno dei contraenti sia stato dichiarato interdetto per infermità di mente;
- che i contraenti tra loro o anche uno solo di essi siano già legati da matrimonio valido agli effetti civili;
- che sussista tra i contraenti uno degli impedimenti previsti dalla legge civile e non sia possibile ottenere l'autorizzazione al matrimonio.
Celebrazione del matrimonio canonico e trascrizione per gli effetti civili
Il luogo, la forma canonica ed il rito liturgico della celebrazione hanno, per i
cattolici, una funzione veramente evangelizzante ed ecclesiale. La parrocchia della
celebrazione è di norma quella di uno dei nubendi. Per necessità o convenienza pastorale
le nozze potranno essere celebrate in altre parrocchie In tal caso il parroco, che
ha svolto l'istruttoria matrimoniale, darà licenza all'altro parroco trasmettendo
soltanto l'attestato riassuntivo dei documenti necessari e il nulla osta rilasciato
dal Comune. Se la parrocchia prescelta appartiene ad un altra diocesi, l'attestato
riassuntivo dovrà essere vidimato dalla cancelleria della curia diocesana di provenienza.
In presenza di particolari ragioni pastorali viene permessa la celebrazione in cappelle
private o in altri luoghi convenienti.
Prima della conclusione del rito liturgico il celebrante spiega agli sposi gli effetti
civili del matrimonio dando lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile.
L'atto di matrimonio
Deve contenere:
- a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la professione o condizione e la residenza degli sposi;
- b) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie; c) il luogo e la data delle pubblicazioni canoniche e civili, gli estremi delle eventuali dispense e il luogo e la data della celebrazione del matrimonio;
- d) l'attestazione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143,144 e 147 del codice civile;
- e) le eventuali dichiarazioni rese dagli sposi e consentite secondo la legge civile;
- f) il nome e il cognome dell'Ordinario del luogo, o del parroco o del ministro di culto delegato che ha assistito alla celebrazione del matrimonio;
- g) le generalità dei testimoni.
Deve essere trasmesso dal parroco al comune per la trascrizione nei registri civili. L'ufficiale di stato civile è tenuto a trascriverlo ed entro 48 ore trasmette notizia al parroco dell'avvenuta trascrizione con l'indicazione degli estremi dell'atto e della data in cui essa è stata effettuata. Eseguita la trascrizione, i contraenti sono considerati nell'ordinamento civile, a tutti gli effetti giuridici, coniugati dal giorno della celebrazione del matrimonio.
Cause di nullità matrimoniale
E' predisposto nelle curie diocesane e presso i tribunali ecclesiastici un servizio
qualificato di ascolto e di consulenza al quale ci si può rivolgere per ottenere
assistenza in merito a condizioni di grave difficoltà nello stato matrimoniale che
mostrino non superficiali indizi e motivi che la Chiesa considera rilevanti in ordine
alla dichiarazione di nullità matrimoniale.
Dispensa dal matrimonio ratificato e non consumato
La situazione che si viene a creare tra i coniugi in caso di matrimonio ratificato
e non consumato è spesso delicata e complessa e può legittimamente indurre i medesimi,
alle condizione previste dal diritto della Chiesa, a inoltrare domanda per la concessione
della dispensa "super rato et non consumato". E' al Vescovo che va inoltrata tale
domanda ed è il Vescovo stesso a svolgere l'istruttoria con la collaborazione del
tribunale diocesano o interdiocesano o regionale oppure di un sacerdote idoneo debitamente
delegato. Il voto conclusivo dell'istruttoria spetta al Vescovo e deve riguardare
la non consumazione, l'esistenza della giusta causa e l'opportunità della concessione
della dispensa.
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