Documenti
Prima di tutto ci vuole il consenso.
I promessi sposi si recano con tutti i documenti necessari dall'ufficiale di Stato
civile del Comune di residenza (se abitano in comuni diversi, possono scegliere
quello dell'uno o dell'altra) e concordano la data del consenso. In questo giorno
i fidanzati si scambieranno pubblicamente la promessa di matrimonio.
I futuri sposi, al fine di evitare lunghe attese o spiacevoli rinvii, dovranno in
precedenza, prendere appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile in merito alla
data in cui verranno richieste le pubblicazioni. La dichiarazione di inesistenza
degli impedimenti al matrimonio, resa dai genitori o da coloro che esercitano o
hanno esercitato la podestà sugli sposi, in bollo. Tale dichiarazione può essere
sottoscritta all'atto della richiesta di pubblicazione. Ma questo non è obbligatorio
per chi si sposa nello stesso Comune di nascita. Se invece, uno dei due coniugi
(o entrambi) è nato in un Comune diverso, allora è necessaria la presenza dei genitori
o, in alternativa, la copia integrale dell'atto di nascita (da richiedere al proprio
Comune).
Vengono poi affisse le pubblicazioni, con nome, cognome, residenza degli sposi e luogo dove intendono celebrare il matrimonio, che rimangono esposte nel Comune di residenza (e in tutti gli altri dove eventualmente hanno abitato nell'ultimo anno) per almeno otto giorni, comprendenti due domeniche successive. A questo punto incomincia il conto alla rovescia. Il matrimonio va celebrato entro 180 giorni altrimenti la documentazione non vale più e bisogna ricominciare tutto da capo. All'atto della domanda di pubblicazioni dovranno presentare i seguenti documenti: La richiesta di pubblicazioni rilasciata dal Parroco. Tale documento non è necessario se verrà celebrato il matrimonio con rito civile (davanti al Sindaco).
L'estratto per riassunto dell'atto di nascita, un bollo, di entrambi i nubendi da richiedersi unicamente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita di ciascuno (rilasciato ai sensi della L. 10/2/1982 n. 34). Certificato contestuale di residenza - cittadinanza - stato libero - di entrambi gli sposi da richiedersi, in bollo, all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Residenza (se l'iscrizione all'Anagrafe è inferiore a 1 anno deve essere richiesto analogo certificato al Comune di precedente iscrizione).
SITUAZIONI PARTICOLARI
Divorziati
Copia integrale del precedente atto di matrimonio con la sentenza di divorzio annotata
a margine
Vedova da meno di 300 giorni
Autorizzazione del Tribunale civile
Residenza cambiata nell'ultimo anno
Certificato contestuale, in bollo (rilasciato dal Comune in cui si è avuta prima
la residenza)
Residenza all'estero
Attestazione di stato libero (rilasciata dal Consolato italiano dello Stato di provenienza)
Sposo minore di 25 anni
Congedo militare o documento equivalente(Ufficio Leva)
Se i promessi sposi hanno scelto il rito civile, sarà il sindaco o un ufficiale di Stato civile, a celebrare pubblicamente il matrimonio alla presenza di almeno due testimoni, che, insieme ai neo sposi, dovranno sottoscrivere l'atto di matrimonio. Per chi dà al matrimonio anche un significato religioso c'è il rito concordatario. Le nozze saranno celebrate in chiesa, ma avranno valore anche per lo Stato. Toccherà al parroco occuparsi di certe formalità burocratiche, compreso l'atto di matrimonio finale. I fidanzati, però, devono consegnargli qualche documento in più. In genere, ci si rivolge alla parrocchia della sposa, per ottenere la "richiesta di pubblicazione religiosa" da presentare in Comune per le "pubblicazioni civili", secondo la procedura prima descritta. Terminato il periodo di affissione, il Comune consegnerà il "nulla osta" da portare al parroco. Quest'ultimo nel frattempo, avrà fatto le "pubblicazioni canoniche" (cioè religiose) anche nelle parrocchie dei due fidanzati. Ulteriore adempimento: frequentare i corsi prematrimoniali.
CERTIFICATI RELIGIOSI
Battesimo (da richiedere presso la chiesa in cui si è stati battezzati)
1) Il certificato di battesimo in carta semplice non deve superare i sei mesi dall'emissione.
La scadenza si giustifica per la presenza di eventuali annotazioni marginali sull'atto
di battesimo che possono alterare lo stato giuridico del/la nubendo/a.
2) Nell'impossibilità di esibire il certificato, perché battezzati all'estero, è
sufficiente anche un documento con data anteriore ai sei mesi, purché ci sia la
testimonianza giurata di persone degne di fede che confermino lo stato libero ecclesiastico
del/la nubendo/a.
3) Se per vari motivi (es. chiesa distrutta) non è possibile reperire la certificazione
di battesimo, è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di
ogni sospetto o il giuramento dello/a stesso/a battezzato/a, se ha ricevuto il battesimo
in età adulta.
4) Validità e riconoscimento. E' valido il battesimo celebrato nelle Chiese e Comunità
ecclesiali ortodossa, valdese, metodista, battista, luterana e anglicana, e in genere
sono validi i battesimi amministrati in nome della SS. Trinità.
Non sono riconosciuti validi i battesimi dei Testimoni di Geova e dei Mormoni, mancando
nel loro rito l'indispensabile riferimento trinitario.
5) Nel compilare l'atto di battesimo il Parroco trascriva anche le annotazioni marginali
(adozioni, altro matrimonio celebrato, dichiarazione di nullità di matrimonio, divieto
di passare a nuove nozze) trasmettendo il documento in busta chiusa al Parroco che
istruisce la pratica.
6) La legalizzazione della firma del Parroco da parte del Vicariato non è più necessaria
per le Diocesi che sono in Italia, ma è richiesta se il documento dovrà presentarsi
all'estero.
Cresima (da richiedere presso la Parrocchia dove si è ricevuto il sacramento)
1) Il certificato non ha scadenza.
2) Occorre ricevere il sacramento prima del matrimonio "se è possibile farlo senza
grave incomodo".
3) Non si deve conferire la cresima prima del matrimonio a nubendi che vivono in
situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente).
4) Per provare l'avvenuta confermazione, il certificato di cresima può essere sostituito
con una dichiarazione giurata da parte dell'interessato/a.
Stato libero ecclesiastico (se occorre)
1) E' necessario qualora uno dei due sposi dimori o abbia dimorato, dopo il 16°
anno di età, per più di un anno fuori dalla Diocesi.
2) Il Parroco che istruisce la pratica redige anche la prova testimoniale di stato
libero dei nubendi che dopo il 16° anno di età anno dimorato in una diocesi diversa
da quella in cui hanno il domicilio. Se non è possibile avere la prova testimoniale
di stato libero, le risposte date alla domanda numero 1 della posizione matrimoniale
valgono come giuramento suppletorio.
3) Per lo stato libero degli stranieri fanno fede l'annotazione negativa a margine
del certificato di battesimo e lo stato giuridico espresso nel Nulla Osta consolare.
4) Per lo stato libero dei non battezzati il Parroco deve richiedere alla parte
non cattolica una dichiarazione scritta rilasciata da testimoni idonei che attesti
che essa non ha contratto mai alcun matrimonio.
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