Documenti - Certificati religiosi
Battesimo (da richiedere presso la chiesa in cui si è stati battezzati)
1) Il certificato di battesimo in carta semplice non deve superare i sei mesi dall'emissione.
La scadenza si giustifica per la presenza di eventuali annotazioni marginali sull'atto
di battesimo che possono alterare lo stato giuridico del/la nubendo/a.
2) Nell'impossibilità di esibire il certificato, perché battezzati all'estero, è
sufficiente anche un documento con data anteriore ai sei mesi, purché ci sia la
testimonianza giurata di persone degne di fede che confermino lo stato libero ecclesiastico
del/la nubendo/a.
3) Se per vari motivi (es. chiesa distrutta) non è possibile reperire la certificazione
di battesimo, è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di
ogni sospetto o il giuramento dello/a stesso/a battezzato/a, se ha ricevuto il battesimo
in età adulta.
4) Validità e riconoscimento. E' valido il battesimo celebrato nelle Chiese e Comunità
ecclesiali ortodossa, valdese, metodista, battista, luterana e anglicana, e in genere
sono validi i battesimi amministrati in nome della SS. Trinità.
Non sono riconosciuti validi i battesimi dei Testimoni di Geova e dei Mormoni, mancando
nel loro rito l'indispensabile riferimento trinitario.
5) Nel compilare l'atto di battesimo il Parroco trascriva anche le annotazioni marginali
(adozioni, altro matrimonio celebrato, dichiarazione di nullità di matrimonio, divieto
di passare a nuove nozze) trasmettendo il documento in busta chiusa al Parroco che
istruisce la pratica.
6) La legalizzazione della firma del Parroco da parte del Vicariato non è più necessaria
per le Diocesi che sono in Italia, ma è richiesta se il documento dovrà presentarsi
all'estero.
Cresima (da richiedere presso la Parrocchia dove si è ricevuto il sacramento)
1) Il certificato non ha scadenza.
2) Occorre ricevere il sacramento prima del matrimonio "se è possibile farlo senza
grave incomodo".
3) Non si deve conferire la cresima prima del matrimonio a nubendi che vivono in
situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente).
4) Per provare l'avvenuta confermazione, il certificato di cresima può essere sostituito
con una dichiarazione giurata da parte dell'interessato/a.
Stato libero ecclesiastico (se occorre)
1) E' necessario qualora uno dei due sposi dimori o abbia dimorato, dopo il 16°
anno di età, per più di un anno fuori dalla Diocesi.
2) Il Parroco che istruisce la pratica redige anche la prova testimoniale di stato
libero dei nubendi che dopo il 16° anno di età anno dimorato in una diocesi diversa
da quella in cui hanno il domicilio. Se non è possibile avere la prova testimoniale
di stato libero, le risposte date alla domanda numero 1 della posizione matrimoniale
valgono come giuramento suppletorio.
3) Per lo stato libero degli stranieri fanno fede l'annotazione negativa a margine
del certificato di battesimo e lo stato giuridico espresso nel Nulla Osta consolare.
4) Per lo stato libero dei non battezzati il Parroco deve richiedere alla parte
non cattolica una dichiarazione scritta rilasciata da testimoni idonei che attesti
che essa non ha contratto mai alcun matrimonio.
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