Articoli di legge
DALLA COSTITUZIONE ITALIANA
Art.29
1- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio.
2- Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con
i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30
1- É dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche
se nati fuori dal matrimonio.
2- Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i
loro compiti.
3- La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
Art. 31
1- La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose.
2- Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari
a tale scopo.
DAL CODICE CIVILE ITALIANO
Libro I
Delle persone e della famiglia
Titolo VI
Del matrimonio
Capo I
Della promessa di matrimonio
Art. 79 Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse
convenuto per il caso di non adempimento.
Art. 80 Restituzione dei doni
1- Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa
di matrimonio, se questo non è stato contratto (785).
2- La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto
di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti (2964ss.).
Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in
conformità del Concordato della Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
Capo III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
Sezione I
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Art. 84 I minori di età non possono contrarre matrimonio
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accerta la sua maturità psicofisica e
la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o
il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi
al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico
ministero, agli sposi, ai genitori o al tutore. Contro il decreto può essere proposto
reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni
dalla comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa
in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine
previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Art. 85 Interdizione per infermità di mente
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. Se l'istanza di
interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda
la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché
la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.
Art. 86 Libertà di stato
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.
Art. 87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità
deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata
la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione. I divieti
contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione
naturale. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi
indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale.
L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando
l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo. Il decreto è notificato agli interessati
e al pubblico ministero. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e
sesto dell'articolo 84.
Art. 88 Delitto
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata
per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Se ebbe luogo soltanto
rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del
matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento,
dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3,
numero 2, lettere b ed f , della legge 1° dicembre 1970, n. 898,e nei casi in cui
il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare,
di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero,
può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza
o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con
la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto,
quinto e sesto dello articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87. Il divieto
cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Art. 90 Assistenza del minore
Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte di appello nominano,
se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione
delle convenzioni matrimoniali.
Sezione II
Delle formalità preliminari del matrimonio
Art. 93 Pubblicazione
La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta
a cura dell'ufficiale dello stato civile. La pubblicazione consiste nell'affissione
alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la
professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori
o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto
deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi,
salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione.
Art. 94 Luogo della pubblicazione
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune
dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.
Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune
della precedente residenza.
L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla
agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono
trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato della eseguita
pubblicazione.
Art. 95 Durata della pubblicazione
L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per
otto giorni, comprendenti due domeniche successive.
Art. 96 Richiesta della pubblicazione
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che
ne ha da essi ricevuto speciale incarico.
Art. 97 Documenti per la pubblicazione
Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un
estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro
documento necessario a provare la libertà degli sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale
di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria
personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni
che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere
conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato
civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci. La
dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale
di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli
articoli 20, 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15. In difetto della dichiarazione
prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente
mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela
o di affinità a termini e per gli effetti di cui all'articolo 87. Qualora i richiedenti
non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro
domanda a richiederli.
Art. 98 Rifiuto della pubblicazione
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione
rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. Contro il rifiuto è dato ricorso
al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Art. 99 Termine per la celebrazione del matrimonio
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la
pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi,
la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Art. 100 Riduzione del termine e omissione della pubblicazione
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi,
il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata
nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione
della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notorietà con il quale quattro
persone, ancorché parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore
del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscere, indicando esattamente il nome
e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano
sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85,
86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. Il pretore deve far precedere all'atto
di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza
della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze. Quando è stata
autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla
celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile,
insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'articolo 97.
Art. 101 Matrimonio in imminente pericolo di vita
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello
stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione
e senza l'assenso del matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima
giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa. L'ufficiale
dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato
l'imminente pericolo di vita.
Sezione III
Delle opposizioni al matrimonio
Art. 102 Persone che possono fare opposizione
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il
terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque
causa che osti alla sua celebrazione.
Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a curatela, il diritto di fare opposizione
compete anche al tutore o al curatore.Il diritto di opposizione compete anche al
coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio. Quando si tratta
di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di opposizione spetta
anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito
e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato
contratto e ai parenti di lui. Il pubblico Ministero deve sempre fare opposizione
al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente
di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere
promossa l'interdizione.
Art. 103 Atto di opposizione
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente
il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio
nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficiale
dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.
| ← Comunione dei beni |
|---|
