Articoli di legge - Seconda Pagina
Sezione II
Delle formalità preliminari del matrimonio
Art. 93 Pubblicazione
La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta
a cura dell'ufficiale dello stato civile. La pubblicazione consiste nell'affissione
alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la
professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori
o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto
deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi,
salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione.
Art. 94 Luogo della pubblicazione
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune
dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.
Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune
della precedente residenza.
L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla
agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono
trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato della eseguita
pubblicazione.
Art. 95 Durata della pubblicazione
L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per
otto giorni, comprendenti due domeniche successive.
Art. 96 Richiesta della pubblicazione
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che
ne ha da essi ricevuto speciale incarico.
Art. 97 Documenti per la pubblicazione
Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un
estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro
documento necessario a provare la libertà degli sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale
di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria
personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni
che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere
conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato
civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci. La
dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale
di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli
articoli 20, 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15. In difetto della dichiarazione
prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente
mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela
o di affinità a termini e per gli effetti di cui all'articolo 87. Qualora i richiedenti
non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro
domanda a richiederli.
Art. 98 Rifiuto della pubblicazione
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione
rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. Contro il rifiuto è dato ricorso
al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Art. 99 Termine per la celebrazione del matrimonio
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la
pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi,
la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Art. 100 Riduzione del termine e omissione della pubblicazione
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi,
il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata
nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione
della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notorietà con il quale quattro
persone, ancorché parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore
del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscere, indicando esattamente il nome
e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano
sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85,
86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. Il pretore deve far precedere all'atto
di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza
della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze. Quando è stata
autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla
celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile,
insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'articolo 97.
Art. 101 Matrimonio in imminente pericolo di vita
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello
stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione
e senza l'assenso del matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima
giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa. L'ufficiale
dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato
l'imminente pericolo di vita.
Sezione III
Delle opposizioni al matrimonio
Art. 102 Persone che possono fare opposizione
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il
terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque
causa che osti alla sua celebrazione.
Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a curatela, il diritto di fare opposizione
compete anche al tutore o al curatore.Il diritto di opposizione compete anche al
coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio. Quando si tratta
di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di opposizione spetta
anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito
e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato
contratto e ai parenti di lui. Il pubblico Ministero deve sempre fare opposizione
al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente
di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere
promossa l'interdizione.
Art. 103 Atto di opposizione
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente
il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio
nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficiale
dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.
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