Articoli di legge
DALLA COSTITUZIONE ITALIANA
Art.29
1- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio.
2- Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con
i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30
1- É dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche
se nati fuori dal matrimonio.
2- Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i
loro compiti.
3- La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
Art. 31
1- La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose.
2- Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari
a tale scopo.
DAL CODICE CIVILE ITALIANO
Libro I
Delle persone e della famiglia
Titolo VI
Del matrimonio
Capo I
Della promessa di matrimonio
Art. 79 Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse
convenuto per il caso di non adempimento.
Art. 80 Restituzione dei doni
1- Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa
di matrimonio, se questo non è stato contratto (785).
2- La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto
di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti (2964ss.).
Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in
conformità del Concordato della Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
Capo III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
Sezione I
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Art. 84 I minori di età non possono contrarre matrimonio
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accerta la sua maturità psicofisica e
la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o
il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi
al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico
ministero, agli sposi, ai genitori o al tutore. Contro il decreto può essere proposto
reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni
dalla comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa
in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine
previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Art. 85 Interdizione per infermità di mente
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. Se l'istanza di
interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda
la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché
la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.
Art. 86 Libertà di stato
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.
Art. 87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità
deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata
la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione. I divieti
contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione
naturale. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi
indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale.
L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando
l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo. Il decreto è notificato agli interessati
e al pubblico ministero. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e
sesto dell'articolo 84.
Art. 88 Delitto
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata
per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Se ebbe luogo soltanto
rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del
matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento,
dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3,
numero 2, lettere b ed f , della legge 1° dicembre 1970, n. 898,e nei casi in cui
il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare,
di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero,
può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza
o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con
la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto,
quinto e sesto dello articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87. Il divieto
cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Art. 90 Assistenza del minore
Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte di appello nominano,
se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione
delle convenzioni matrimoniali.
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